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di Dorothy Quilici

Da ballerina ho visto con ottimismo il nascere di corsi di danza on line.

In un periodo in cui la pigrizia potrebbe prendere il sopravvento possiamo sopravvivere solo seguendo il motto: “Mens sana in Corpore sano” e inseguirlo come fosse un mantra.

Da giurista però mi sono interrogata sui possibili rischi connessi a un allenamento virtuale.

Cosa dice la legge a riguardo?

Facciamo un’analisi accurata.

 

Tipologie di lezioni on line

1.I siti dei Comuni

Molti Comuni hanno dato il via ad iniziative del tipo #iomiallenoacasa, chiedendo la collaborazione di società sportive, scuole di danza e personal trainers di mettere a disposizione video lezioni aperte a tutti.  Per aderire gli assessori hanno raccolto i links dei video e li hanno messi online su siti del tipo https://www.comune.cittàit/iomiallenoacasa.

Gli insegnanti in questi casi possono recarsi a fare le videoriprese nelle scuole di danza?

La risposta è Sì, con autocertificazione lavorativa ci si potrà recare nella scuola, in questo modo il maestro sarà maggiormente tutelato anche rispetto al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, visto che la scuola garantirà un ambiente consono all’attività svolta.

Gli allievi saranno tutelati? Ancora una volta la risposta è Sì, ma nel senso più ampio del termine poiché l’art.13 della Costituzione prevede che la libertà personale è inviolabile.

Siamo liberissimi di guardare un video e allenarci!

 

2. Canali You Tube e siti delle scuole di danza

È possibile creare un canale You Tube con video pubblici o inserirli nel sito della scuola di ballo senza incorrere in reati inerenti a lesioni colpose o dolose (eventuali infortuni) delle persone che lo seguono?

Sì, è lecito, per le stesse ragioni del sito del Comune. 

L’istruttore è coperto dall’assicurazione in caso di infortunio? La risposta è NO, a meno che non dimostri di aver svolto l’allenamento in un luogo «consono» o la polizza non lo preveda nello specifico. L’onere della prova in questo caso sarà molto complicato e farà capo all’istruttore stesso.

 

3. Streaming per gruppi/singoli e utilizzo di piattaforme

Alcuni centri hanno scelto l’opzione a pagamento, con costi legati al:

  • Tesseramento
  • Al corso seguito

Questo dà l’illusione di essere coperti dall’assicurazione del centro in caso di infortunio.

È così? Ovviamente No.

In questi casi infatti, anche se fossero fatti firmare degli scarichi di responsabilità che, per legge, sono nulli (ne parleremo nel prossimo articolo), la scuola non potrà avere garanzia certa che l’ambiente casalingo rispetti la normativa vigente né che l’allievo sia adeguatamente vigilato dall’insegnante.

Per chi fosse a digiuno di nozioni obbligatorie di legge (civile e penale) che riguardano il campo dell’insegnamento, esiste un dovere chiamato nel Codice Civile “abuso di mezzi da correzione o disciplina” per cui fa capo al maestro una “culpa in vigilando”.

Art.571c.c. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Avete già capito quali sono le tipologie che ci riparano da eventuali infortuni scoperti/denunce?

Ignorantia legis non excusat

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